Art. 13

Esecuzione e controllo del bilancio

In vigore dal 25 nov 2009
Esecuzione e controllo del bilancio 1.   Il direttore amministrativo esercita le funzioni di ordinatore ed esegue il bilancio dell’Ufficio sotto la supervisione del comitato di gestione. 2.   Il comitato di gestione predispone una relazione annuale sull’attività dell’Ufficio unitamente a una dichiarazione di affidabilità. Tali documenti sono resi pubblici. 3.   Entro il 1o marzo successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario, il contabile dell’Ufficio comunica i conti provvisori, accompagnati dalla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio, al contabile della Commissione e alla Corte dei conti. Il contabile dell’Ufficio trasmette, entro il 31 marzo che segue l’esercizio chiuso, la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio anche al Parlamento europeo e al Consiglio. Il contabile della Commissione procede quindi al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati, in conformità dell’articolo 128 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. 4.   Entro il 31 marzo successivo al completamento dell’esercizio, il contabile della Commissione comunica i conti provvisori dell’Ufficio, corredati della relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio è trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio. 5.   Dopo aver ricevuto le osservazioni della Corte dei conti sui conti provvisori dell’Ufficio, in conformità dell’articolo 129 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, il direttore amministrativo stabilisce i conti definitivi dell’Ufficio sotto la propria responsabilità e li trasmette, per parere, al comitato di gestione. 6.   Il comitato di gestione esprime un parere sui conti definitivi dell’Ufficio. 7.   Entro il 1o luglio successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario il direttore amministrativo trasmette tali conti definitivi, corredati del parere del comitato di gestione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti. 8.   I conti definitivi vengono pubblicati. 9.   Entro il 15 ottobre il comitato di gestione invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest’ultima. Esso invia tale risposta anche al Parlamento europeo e alla Commissione. 10.   Il comitato di gestione presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest’ultimo, come previsto all’articolo 146, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, ogni informazione necessaria per il corretto svolgimento della procedura di discarico per l’esercizio in questione. 11.   Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, entro il 15 maggio dell’esercizio N + 2 concede un discarico al comitato di gestione relativamente all’esecuzione del bilancio per l’esercizio N.
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