Art. 10

Personale

In vigore dal 25 nov 2009
Personale 1.   Al personale dell’Ufficio, compreso il direttore amministrativo, si applicano lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee fissato dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (16), nonché le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee ai fini dell’applicazione dello statuto e del regime. 2.   Il comitato di gestione, in accordo con la Commissione, adotta le misure di attuazione necessarie, conformemente a quanto prevede l’articolo 110 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee. 3.   I poteri conferiti all’autorità investita del potere di nomina dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee e i poteri conferiti all’autorità abilitata a stipulare contratti dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, sono esercitati dal vicepresidente del comitato di gestione. 4.   Il comitato di gestione può adottare disposizioni volte a consentire il distacco temporaneo di esperti nazionali degli Stati membri presso l’Ufficio, per un periodo massimo di tre anni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:1211:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo