Art. 7

Comitato di gestione

In vigore dal 25 nov 2009
Comitato di gestione 1.   Il comitato di gestione è composto da un membro per Stato membro nella persona del direttore o di un rappresentante designato di alto livello della ANR indipendente dello Stato membro in questione avente il compito principale di sorvegliare il funzionamento quotidiano del mercato delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche, e da un membro in rappresentanza della Commissione. Ciascun membro dispone di un voto. Le disposizioni dell’ si applicano, mutatis mutandis, al comitato di gestione. 2.   Il comitato di gestione nomina il direttore amministrativo. Il direttore amministrativo designato non partecipa alla preparazione della relativa decisione né esprime il suo voto su di essa. 3.   Il comitato di gestione fornisce orientamenti al direttore amministrativo nello svolgimento dei suoi compiti. 4.   Il comitato di gestione è responsabile dell’assunzione di personale. 5.   Il comitato di gestione assiste i gruppi specialistici di lavoro nella loro attività.
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