Art. 4
Composizione e organizzazione del BEREC
In vigore dal 25 nov 2009
Composizione e organizzazione del BEREC
1. Il BEREC è composto dal comitato dei regolatori.
2. Il comitato dei regolatori è composto da un membro per Stato membro nella persona del direttore o di un rappresentante designato di alto livello della ANR dello Stato membro in questione avente il compito principale di sorvegliare il funzionamento quotidiano del mercato delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche.
Il BEREC esercita in modo indipendente le funzioni conferitegli dal presente regolamento.
I membri del comitato dei regolatori non sollecitano né accettano alcuna istruzione da alcun governo, dalla Commissione né da alcun soggetto pubblico o privato.
Le ANR nominano un membro supplente per Stato membro.
La Commissione partecipa alle riunioni del BEREC come osservatore ed è rappresentata a un livello appropriato.
3. Le ANR degli Stati dello Spazio economico europeo (SEE) e quelle degli Stati candidati all’adesione all’Unione europea possiedono lo status di osservatore e sono rappresentate a un livello appropriato. Il BEREC può invitare altri esperti ed osservatori a partecipare alle riunioni.
4. Il comitato dei regolatori nomina fra i suoi membri il suo presidente e il(i) vicepresidente(i), conformemente al regolamento interno del BEREC. Il(I) vicepresidente(i) assume(assumono) automaticamente le funzioni di presidente quando quest’ultimo non è in grado di esercitare tali funzioni. Il mandato del presidente e del(dei) vicepresidente(i) ha una durata di un anno.
5. Fatto salvo il ruolo del comitato dei regolatori in relazione alle funzioni del presidente, quest’ultimo non sollecita né accetta alcuna istruzione da alcun governo o ANR, dalla Commissione né da alcun soggetto pubblico o privato.
6. Le riunioni plenarie del comitato dei regolatori sono convocate dal presidente almeno quattro volte all’anno in sessione ordinaria. Anche le riunioni straordinarie sono convocate su iniziativa del presidente, su richiesta della Commissione europea o su richiesta di almeno un terzo dei membri del comitato. L’ordine del giorno della riunione è stabilito dal presidente ed è messo a disposizione del pubblico.
7. Il lavoro del BEREC può essere organizzato in gruppi specialistici di lavoro.
8. La Commissione è invitata a tutte le riunioni plenarie del comitato dei regolatori.
9. Il comitato dei regolatori adotta le sue decisioni a maggioranza di due terzi dei suoi membri, salvo diversa disposizione del presente regolamento, della direttiva quadro o delle direttive particolari. Ciascun membro o supplente dispone di un voto. Le decisioni del comitato dei regolatori sono rese pubbliche e menzionano le riserve di un’ANR, su richiesta di quest’ultima.
10. Il comitato dei regolatori adotta e rende accessibile al pubblico il regolamento interno del BEREC. Il regolamento interno fissa in modo dettagliato le modalità di voto, comprese le condizioni alle quali un membro può agire a nome di un altro membro, le regole in materia di quorum e i termini di notifica per le riunioni. Il regolamento interno garantisce inoltre che i membri del comitato dei regolatori ricevano sempre gli ordini del giorno e i progetti di proposte completi in anticipo rispetto a ciascuna riunione, in modo che essi abbiano la possibilità di presentare emendamenti prima del voto. Il regolamento interno può, fra l’altro, stabilire procedure di voto d’urgenza.
11. L’Ufficio di cui all’ fornisce i servizi di sostegno amministrativo e professionale al BEREC.
Storico versioni
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