Art. 6

L’Ufficio

In vigore dal 25 nov 2009
L’Ufficio 1.   L’Ufficio è istituito quale organismo comunitario dotato di personalità giuridica ai sensi dell’articolo 185 del regolamento finanziario. All’Ufficio si applica il punto 47 dell’AII del 17 maggio 2006. 2.   Sotto la guida del comitato dei regolatori, l’Ufficio: — fornisce servizi di sostegno professionale e amministrativo al BEREC, — raccoglie informazioni dalle ANR e provvede allo scambio e alla trasmissione di informazioni in relazione al ruolo e ai compiti stabiliti all’, lettera a), e all’, — diffonde le migliori prassi presso le ANR, conformemente all’, lettera a), — assiste il presidente nella preparazione dei lavori del comitato dei regolatori, — costituisce gruppi specialistici di lavoro su richiesta del comitato dei regolatori e fornisce il supporto necessario ad assicurarne la corretta operatività. 3.   L’Ufficio dispone di: a) un comitato di gestione; b) un direttore amministrativo. 4.   In ciascuno degli Stati membri l’Ufficio ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dal diritto nazionale. L’Ufficio, in particolare, può acquisire e alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio. 5.   L’Ufficio è gestito dal direttore amministrativo e opera con un numero di dipendenti strettamente limitato a quello necessario per l’assolvimento dei suoi compiti. La consistenza dell’organico è proposta dai membri del comitato di gestione e dal direttore amministrativo a norma dell’. Ogni proposta di rafforzamento dell’organico può essere adottata solo per decisione unanime del comitato di gestione.
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