Art. 2
Ruolo del BEREC
In vigore dal 25 nov 2009
Ruolo del BEREC
Il BEREC:
a)
sviluppa e diffonde tra le ANR le migliori prassi regolamentari, quali approcci, metodologie o orientamenti comuni sull’attuazione del quadro normativo dell’Unione europea;
b)
a richiesta, fornisce assistenza alle ANR su questioni regolamentari;
c)
fornisce pareri sui progetti di decisioni, raccomandazioni e orientamenti della Commissione menzionati nel presente regolamento, nella direttiva quadro e nelle direttive particolari;
d)
elabora relazioni e fornisce consulenza, su richiesta motivata della Commissione o di propria iniziativa, e fornisce pareri destinati al Parlamento europeo e al Consiglio, su richiesta motivata o di propria iniziativa, su qualsiasi materia relativa alle comunicazioni elettroniche che rientri nelle sue competenze;
e)
su richiesta, assiste il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e le ANR nelle relazioni, nelle discussioni e negli scambi con le parti terze; assiste inoltre la Commissione e le ANR per diffondere le migliori prassi regolamentari presso terzi.
Storico versioni
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