Art. 2

Ruolo del BEREC

In vigore dal 25 nov 2009
Ruolo del BEREC Il BEREC: a) sviluppa e diffonde tra le ANR le migliori prassi regolamentari, quali approcci, metodologie o orientamenti comuni sull’attuazione del quadro normativo dell’Unione europea; b) a richiesta, fornisce assistenza alle ANR su questioni regolamentari; c) fornisce pareri sui progetti di decisioni, raccomandazioni e orientamenti della Commissione menzionati nel presente regolamento, nella direttiva quadro e nelle direttive particolari; d) elabora relazioni e fornisce consulenza, su richiesta motivata della Commissione o di propria iniziativa, e fornisce pareri destinati al Parlamento europeo e al Consiglio, su richiesta motivata o di propria iniziativa, su qualsiasi materia relativa alle comunicazioni elettroniche che rientri nelle sue competenze; e) su richiesta, assiste il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e le ANR nelle relazioni, nelle discussioni e negli scambi con le parti terze; assiste inoltre la Commissione e le ANR per diffondere le migliori prassi regolamentari presso terzi.
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