Art. 1
Istituzione
In vigore dal 25 nov 2009
Istituzione
1. È istituito l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) con le competenze specificate dal presente regolamento.
2. Il BEREC opera negli ambiti definiti dalla direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) e dalle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/22/CE e 2002/58/CE (direttive particolari) e dal regolamento (CE) n. 717/2007.
3. Il BEREC svolge i propri compiti in modo indipendente, imparziale e trasparente. In tutte le sue attività il BEREC persegue gli stessi obiettivi assegnati alle autorità nazionali di regolamentazione (ANR) dall’ della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). In particolare, il BEREC contribuisce allo sviluppo e al miglior funzionamento del mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche, mirando ad assicurare un’applicazione coerente del quadro normativo dell’Unione europea per le comunicazioni elettroniche.
4. Il BEREC si avvale delle competenze disponibili presso le ANR ed esegue i suoi compiti in cooperazione con queste ultime e la Commissione. Il BEREC promuove la cooperazione tra le ANR e tra queste ultime e la Commissione. Inoltre, il BEREC fornisce consulenza alla Commissione e, su richiesta, al Parlamento europeo e al Consiglio.
Storico versioni
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