Art. 24

Responsabilità dell’Ufficio

In vigore dal 25 nov 2009
Responsabilità dell’Ufficio 1.   In materia di responsabilità extracontrattuale, l’Ufficio risarcisce, conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni cagionati dall’Ufficio stesso o dal suo personale nell’esercizio delle loro funzioni. La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente sulle controversie inerenti il risarcimento dei danni. 2.   La responsabilità personale finanziaria e disciplinare del personale dell’Ufficio nei confronti dell’Ufficio stesso è disciplinata dalle disposizioni pertinenti applicabili al personale dell’Ufficio.
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