Art. 25
Valutazione e revisione
In vigore dal 25 nov 2009
Valutazione e revisione
Entro tre anni dall’effettivo avvio operativo rispettivamente del BEREC e dell’Ufficio la Commissione pubblica una relazione di valutazione sull’esperienza acquisita quale risultato dell’operato del BEREC e dell’Ufficio. La relazione valutativa prende in esame i risultati ottenuti dal BEREC e dall’Ufficio e i rispettivi metodi di lavoro, con riferimento agli obiettivi, mandati e compiti rispettivi quali definiti nel presente regolamento e nei rispettivi programmi di lavoro annuali. La relazione valutativa tiene conto dei pareri dei soggetti interessati, a livello sia comunitario che nazionale ed è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio. Il Parlamento europeo emette un parere sulla relazione valutativa.
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