Art. 24 · Responsabilità dell’Ufficio

Art. 24

Responsabilità dell’Ufficio

In vigore dal 25 nov 2009
Responsabilità dell’Ufficio 1.   In materia di responsabilità extracontrattuale, l’Ufficio risarcisce, conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni cagionati dall’Ufficio stesso o dal suo personale nell’esercizio delle loro funzioni. La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente sulle controversie inerenti il risarcimento dei danni. 2.   La responsabilità personale finanziaria e disciplinare del personale dell’Ufficio nei confronti dell’Ufficio stesso è disciplinata dalle disposizioni pertinenti applicabili al personale dell’Ufficio.
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