Art. 16

Misure antifrode

In vigore dal 25 nov 2009
Misure antifrode 1.   Ai fini della lotta contro le frodi, la corruzione e altri atti illeciti, si applicano senza restrizioni le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (18). 2.   L’Ufficio aderisce all’accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 fra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione delle Comunità europee, relativo alle indagini interne svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (19) e adotta immediatamente le opportune disposizioni per tutto il personale dell’Ufficio. 3.   Le decisioni di finanziamento, gli accordi e gli strumenti di applicazione che derivano da tali disposizioni prevedono espressamente che la Corte dei conti e l’OLAF possano, se necessario, effettuare un controllo in loco presso i beneficiari degli stanziamenti dell’Ufficio e presso il personale responsabile della loro attribuzione.
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