Art. 17
Consultazione
In vigore dal 25 nov 2009
Consultazione
Se del caso, prima di adottare pareri, migliori prassi regolamentari o relazioni, il BEREC consulta le parti interessate e dà loro l’opportunità di formulare osservazioni entro un periodo di tempo ragionevole. Il BEREC, fatto salvo l’, mette a disposizione del pubblico i risultati della procedura di consultazione.
Storico versioni
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