Art. 116
Zona protetta del sito web
In vigore dal 20 nov 2009
Zona protetta del sito web
1. Nella zona protetta del proprio sito web ogni Stato membro inserisce e mantiene aggiornato l’accesso agli elenchi e alle banche dati seguenti:
a)
gli elenchi dei funzionari addetti alle ispezioni di cui all’;
b)
la banca dati elettronica per il trattamento dei rapporti di ispezione e sorveglianza compilati dai funzionari di cui all’;
c)
i file informatici del sistema di controllo dei pescherecci registrati dal proprio centro di controllo della pesca di cui all’;
d)
la banca dati elettronica contenente l’elenco di tutte le licenze di pesca e autorizzazioni di pesca rilasciate e gestite conformemente al presente regolamento, con la chiara indicazione delle condizioni applicabili e delle informazioni relative a tutti i casi di sospensione e di revoca;
e)
il modo di misurare il periodo continuativo di 24 ore di cui all’, paragrafo 6;
f)
la banca dati elettronica contenente tutti i dati relativi alle possibilità di pesca di cui all’;
g)
programmi nazionali di controllo di cui all’;
h)
la banca dati elettronica utilizzata per la verifica della qualità e della completezza dei dati raccolti, di cui all’.
2. Ciascuno Stato membro assicura:
a)
l’accesso remoto per la Commissione o l’organismo da essa designato a tutti i dati di cui al presente articolo attraverso una connessione Internet sicura, disponibile 24 ore su 24 e sette giorni su sette;
b)
lo scambio elettronico diretto delle pertinenti informazioni con altri Stati membri e la Commissione o l’organismo da essa designato.
3. Lo Stato membro concede l’accesso ai funzionari della Commissione sulla base di certificati elettronici rilasciati dalla Commissione o dall’organismo da essa designato.
4. L’accesso ai dati contenuti nella zona protetta del sito web può essere concesso unicamente a specifici utenti a tal fine autorizzati dallo Stato membro interessato o dalla Commissione o dall’organismo da essa designato. L’accesso fornito a tali soggetti è limitato ai dati di cui essi necessitano per lo svolgimento delle mansioni ed attività volte a garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ed è pertanto subordinato alle norme di riservatezza che disciplinano il trattamento di tali dati.
5. I dati contenuti nella zona protetta del sito web sono conservati unicamente per il tempo necessario ai fini del presente regolamento, ma in ogni caso per un minimo di tre anni civili a decorrere dall’anno successivo a quello in cui l’informazione è registrata. I dati personali che devono essere scambiati, in conformità del presente regolamento, per scopi storici, statistici o scientifici sono scambiati esclusivamente in una forma che li renda anonimi oppure, laddove ciò non sia possibile, sono conservati soltanto a condizione che l’identità dell’interessato sia criptata.
6. Le modalità di applicazione del presente capo sono adottate secondo la procedura di cui all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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