Art. 115
Zona del sito web accessibile al pubblico
In vigore dal 20 nov 2009
Zona del sito web accessibile al pubblico
Gli Stati membri pubblicano senza indugio nella zona accessibile al pubblico dei loro siti web o prevedono un collegamento diretto verso:
a)
il nome e l’indirizzo delle autorità competenti per il rilascio delle licenze di pesca e delle autorizzazioni di pesca di cui all’;
b)
l’elenco dei porti designati ai fini del trasbordo di cui all’, con l’indicazione delle ore di apertura;
c)
un mese dopo l’entrata in vigore di un piano pluriennale e previa approvazione della Commissione, l’elenco dei porti designati di cui all’, con l’indicazione delle ore di apertura, e, entro i trenta giorni successivi, le relative condizioni per la registrazione e la dichiarazione dei quantitativi di specie soggette al piano pluriennale presenti in ogni singolo sbarco;
d)
la decisione che stabilisce la chiusura in tempo reale e definisce chiaramente la zona geografica delle zone di pesca interessate, la durata della chiusura e le condizioni applicabili all’esercizio della pesca in tale zona durante la chiusura, di cui all’, paragrafo 2;
e)
i recapiti del punto di contatto per la trasmissione o la presentazione di giornali di bordo sulle attività di pesca, notifiche preventive, dichiarazioni di trasbordo, dichiarazioni di sbarco, note di vendita, dichiarazioni di assunzione in carico e documenti di trasporto, di cui agli ;
f)
una carta con le coordinate delle zone di chiusura delle attività di pesca in tempo reale di cui all’, con l’indicazione della durata della chiusura e delle condizioni applicabili all’esercizio della pesca in tale zona durante la chiusura;
g)
la decisione di imporre una chiusura delle attività di pesca ai sensi dell’ e tutte le informazioni necessarie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:1224:oj#art-115