Art. 14
Compilazione e presentazione del giornale di pesca
In vigore dal 20 nov 2009
Compilazione e presentazione del giornale di pesca
1. Fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei piani pluriennali, i comandanti dei pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri tengono un giornale di pesca delle loro attività, indicando in particolare tutti i quantitativi di ciascuna specie catturata e detenuta a bordo superiori a 50 kg in equivalente peso vivo.
2. Il giornale di pesca di cui al paragrafo 1 comprende in particolare le seguenti informazioni:
a)
numero d’identificazione esterno e nome del peschereccio;
b)
codice FAO alfa 3 di ogni specie e zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture;
c)
data delle catture;
d)
data di partenza dal e di arrivo al porto e durata della bordata di pesca;
e)
tipo di attrezzo utilizzato, dimensioni delle maglie;
f)
stime dei quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi in peso vivo o, se del caso, numero di individui;
g)
numero di operazioni di pesca.
3. La tolleranza autorizzata nelle stime dei quantitativi in chilogrammi di pesce detenuto a bordo, registrate nel giornale di pesca, è del 10 % per tutte le specie.
4. I comandanti dei pescherecci comunitari registrano inoltre nel giornale di pesca tutte le stime dei rigetti di un volume superiore a 50 kg in equivalente peso vivo per qualsiasi specie.
5. Nell’ambito delle attività di pesca oggetto di un regime comunitario di gestione dello sforzo, i comandanti dei pescherecci comunitari registrano e contabilizzano nel loro giornale di pesca il tempo trascorso in una determinata zona indicando:
a)
per gli attrezzi trainati:
i)
entrata e uscita dal porto situato in tale zona;
ii)
ogni entrata o uscita da zone marittime soggette a disposizioni specifiche in materia di accesso alle acque e alle risorse;
iii)
catture detenute a bordo, per specie e in chilogrammi di peso vivo al momento dell’uscita dalla zona o prima dell’entrata in un porto situato nella zona;
b)
per gli attrezzi fissi:
i)
entrata e uscita dal porto situato in tale zona;
ii)
ogni entrata o uscita da zone marittime soggette a disposizioni specifiche in materia di accesso alle acque e alle risorse;
iii)
data e ora della prima e delle successive collocazioni degli attrezzi fissi nelle zone in questione;
iv)
data e ora del completamento delle operazioni di pesca con uso di attrezzi fissi;
v)
catture detenute a bordo, per specie e in chilogrammi di peso vivo al momento dell’uscita dalla zona o prima dell’entrata in un porto situato nella zona.
6. I comandanti di pescherecci comunitari trasmettono quanto prima possibile, e comunque entro 48 ore dallo sbarco, le informazioni del giornale di pesca:
a)
al proprio Stato membro di bandiera; nonché
b)
se lo sbarco ha avuto luogo nel porto di un altro Stato membro, alle autorità competenti dello Stato membro del porto in questione.
7. Per convertire il peso del pesce immagazzinato o trasformato in peso di pesce vivo, i comandanti dei pescherecci comunitari applicano il fattore di conversione stabilito secondo la procedura di cui all’.
8. I comandanti dei pescherecci dei paesi terzi operanti nelle acque della Comunità registrano le informazioni di cui al presente articolo in modo analogo a quello seguito dai comandanti dei pescherecci comunitari.
9. Il comandante è responsabile dell’esattezza dei dati registrati nel giornale di pesca.
10. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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