Art. 54

Chiusura di attività di pesca in tempo reale da parte della Commissione

In vigore dal 20 nov 2009
Chiusura di attività di pesca in tempo reale da parte della Commissione 1.   Sulla base delle informazioni che dimostrano il raggiungimento di un livello limite di catture, la Commissione può determinare la chiusura temporanea di una zona se lo Stato membro costiero interessato non ha provveduto a farlo. 2.   La Commissione informa senza indugio tutti gli Stati membri e i paesi terzi i cui pescherecci operano nella zona chiusa e mette a disposizione quanto prima sul proprio sito web ufficiale una carta con le coordinate della zona temporaneamente chiusa, precisando la durata della chiusura e le condizioni che disciplinano la pesca in tale zona.
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Chiusura di attività di pesca in tempo reale da parte della Commissione (Art. 54 Regolamento (UE) 2009/1224) — Testo vigente | Portale Normativo