Art. 56

Principi applicabili al controllo della commercializzazione

In vigore dal 20 nov 2009
Principi applicabili al controllo della commercializzazione 1.   Ciascuno Stato membro è responsabile, nel suo territorio, del controllo dell’applicazione delle norme della politica comune della pesca in tutte le fasi della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, dalla prima vendita alla vendita al dettaglio, compreso il trasporto. 2.   Qualora sia stata stabilita una taglia minima per una determinata specie nella normativa comunitaria, gli operatori responsabili dell’acquisto, della vendita, del magazzinaggio o del trasporto debbono poter comprovare la relativa zona geografica d’origine dei prodotti. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché tutti i prodotti della pesca e dell’acquacoltura catturati o raccolti siano suddivisi in partite anteriormente alla prima vendita. 4.   I quantitativi di peso inferiore a 30 kg per singola specie provenienti dalla stessa area di gestione ma da diversi pescherecci possono essere inseriti in partite dall’organizzazione di produttori a cui appartiene l’operatore del peschereccio o da un acquirente registrato anteriormente alla prima vendita. L’organizzazione di produttori e l’acquirente registrato conservano per almeno tre anni la documentazione sull’origine dei contenuti delle partite in cui sono state inserite le catture di diversi pescherecci.
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