Art. 57

Norme comuni di commercializzazione

In vigore dal 20 nov 2009
Norme comuni di commercializzazione 1.   Gli Stati membri provvedono affinché i prodotti per i quali sono state stabilite norme comuni di commercializzazione siano esposti per la prima vendita, messi in vendita per la prima volta, venduti o commercializzati in qualsiasi altro modo soltanto se sono conformi a tali norme. 2.   I prodotti ritirati dal mercato in conformità del regolamento (CE) n. 104/2000 devono essere conformi alle norme comuni di commercializzazione, segnatamente per quanto riguarda le categorie di freschezza. 3.   Gli operatori responsabili dell’acquisto, della vendita, del magazzinaggio o del trasporto di partite di prodotti della pesca e dell’acquacoltura devono poter comprovare che i prodotti sono conformi alle norme minime di commercializzazione in tutte le fasi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:1224:oj#art-57

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Norme comuni di commercializzazione (Art. 57 Regolamento (UE) 2009/1224) — Testo vigente | Portale Normativo