Art. 57
Norme comuni di commercializzazione
In vigore dal 20 nov 2009
Norme comuni di commercializzazione
1. Gli Stati membri provvedono affinché i prodotti per i quali sono state stabilite norme comuni di commercializzazione siano esposti per la prima vendita, messi in vendita per la prima volta, venduti o commercializzati in qualsiasi altro modo soltanto se sono conformi a tali norme.
2. I prodotti ritirati dal mercato in conformità del regolamento (CE) n. 104/2000 devono essere conformi alle norme comuni di commercializzazione, segnatamente per quanto riguarda le categorie di freschezza.
3. Gli operatori responsabili dell’acquisto, della vendita, del magazzinaggio o del trasporto di partite di prodotti della pesca e dell’acquacoltura devono poter comprovare che i prodotti sono conformi alle norme minime di commercializzazione in tutte le fasi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:1224:oj#art-57