Art. 57 · Norme comuni di commercializzazione

Art. 57

Norme comuni di commercializzazione

In vigore dal 20 nov 2009
Norme comuni di commercializzazione 1.   Gli Stati membri provvedono affinché i prodotti per i quali sono state stabilite norme comuni di commercializzazione siano esposti per la prima vendita, messi in vendita per la prima volta, venduti o commercializzati in qualsiasi altro modo soltanto se sono conformi a tali norme. 2.   I prodotti ritirati dal mercato in conformità del regolamento (CE) n. 104/2000 devono essere conformi alle norme comuni di commercializzazione, segnatamente per quanto riguarda le categorie di freschezza. 3.   Gli operatori responsabili dell’acquisto, della vendita, del magazzinaggio o del trasporto di partite di prodotti della pesca e dell’acquacoltura devono poter comprovare che i prodotti sono conformi alle norme minime di commercializzazione in tutte le fasi.
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