Art. 58
Tracciabilità
In vigore dal 20 nov 2009
Tracciabilità
1. Fatto salvo il regolamento (CE) n. 178/2002, tutte le partite di prodotti della pesca e dell’acquacoltura sono rintracciabili in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio.
2. I prodotti della pesca e dell’acquacoltura immessi sul mercato nella Comunità o che probabilmente lo saranno sono adeguatamente etichettati per assicurare la rintracciabilità di ogni partita.
3. Le partite di prodotti della pesca e dell’acquacoltura possono essere mescolate o divise dopo la prima vendita solo se è possibile risalire alla fase della cattura o della raccolta.
4. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori dispongano di sistemi e procedure per identificare gli operatori che hanno fornito loro le partite di prodotti della pesca e dell’acquacoltura e a cui sono stati forniti tali prodotti. Le informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle autorità competenti che le richiedano.
5. L’etichettatura e le informazioni minime richieste per tutte le partite di prodotti della pesca e dell’acquacoltura comprendono:
a)
numero di identificazione di ogni partita;
b)
numero di identificazione esterno e nome del peschereccio o nome dell’unità di produzione in acquacoltura;
c)
codice FAO alfa 3 di ogni specie;
d)
data delle catture o data di produzione;
e)
quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di peso netto o, se del caso, numero di individui;
f)
nome e indirizzo dei fornitori;
g)
informazioni ai consumatori previste all’ del regolamento (CE) n. 2065/2001: denominazione commerciale, denominazione scientifica, pertinente zona geografica e metodo di produzione;
h)
se i prodotti della pesca siano stati precedentemente surgelati.
6. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni elencate al paragrafo 5, lettere g) e h), siano a disposizione del consumatore nella fase di vendita al dettaglio.
7. Le informazioni elencate al paragrafo 5, lettere da a) a f), non si applicano ai prodotti della pesca e dell’acquacoltura importati nella Comunità con certificati di cattura presentati ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008.
8. Lo Stato membro può esonerare dagli obblighi di cui al presente articolo i piccoli quantitativi di prodotti venduti direttamente dal peschereccio al consumatore, purché non superino un valore pari a 50 EUR al giorno. Qualsiasi modifica di tale soglia è adottata secondo la procedura di cui all’.
9. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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