Art. 8

Marcatura degli attrezzi da pesca

In vigore dal 20 nov 2009
Marcatura degli attrezzi da pesca 1.   Il comandante di un peschereccio rispetta le condizioni e le restrizioni relative alla marcatura e all’identificazione dei pescherecci e dei loro attrezzi. 2.   Le modalità di applicazione relative alla marcatura e all’identificazione dei pescherecci e dei loro attrezzi sono adottate secondo la procedura di cui all’.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:1224:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo