Art. 8
Marcatura degli attrezzi da pesca
In vigore dal 20 nov 2009
Marcatura degli attrezzi da pesca
1. Il comandante di un peschereccio rispetta le condizioni e le restrizioni relative alla marcatura e all’identificazione dei pescherecci e dei loro attrezzi.
2. Le modalità di applicazione relative alla marcatura e all’identificazione dei pescherecci e dei loro attrezzi sono adottate secondo la procedura di cui all’.
Storico versioni
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