Art. 7
Autorizzazione di pesca
In vigore dal 20 nov 2009
Autorizzazione di pesca
1. Un peschereccio comunitario che opera nelle acque comunitarie è autorizzato a svolgere attività di pesca specifiche unicamente se esse sono indicate in un’autorizzazione di pesca in corso di validità quando il tipo di pesca o le zone di pesca in cui le attività sono autorizzate rientrano:
a)
in un regime di gestione dello sforzo di pesca;
b)
in un piano pluriennale;
c)
in una zona di restrizione della pesca;
d)
nella pesca a fini scientifici;
e)
in altri casi previsti dalla normativa comunitaria.
2. Lo Stato membro che disponga di un regime nazionale specifico di autorizzazione della pesca comunica su richiesta alla Commissione una sintesi delle informazioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate con i relativi dati aggregati sullo sforzo di pesca.
3. Lo Stato membro di bandiera, qualora abbia adottato disposizioni nazionali sotto forma di un regime nazionale di autorizzazione della pesca per l’attribuzione alle singole navi delle possibilità di pesca di cui dispone, comunica su richiesta alla Commissione le informazioni riguardanti i pescherecci autorizzati ad esercitare l’attività di pesca per un determinato tipo di pesca, in particolare il numero di identificazione esterno, il nome dei pescherecci interessati e le possibilità di pesca individuali attribuite loro.
4. L’autorizzazione di pesca non viene rilasciata se il peschereccio in questione non è in possesso di una licenza di pesca ottenuta conformemente all’ o se la sua licenza di pesca è stata sospesa o ritirata. L’autorizzazione di pesca è automaticamente ritirata quando la licenza di pesca attribuita al peschereccio è stata ritirata in via definitiva. Essa è sospesa quando la licenza di pesca è stata sospesa in via temporanea.
5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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