Art. 5
Principi generali
In vigore dal 20 nov 2009
Principi generali
1. Gli Stati membri controllano le attività esercitate nel quadro della politica comune della pesca da ogni persona fisica o giuridica sul loro territorio e nelle acque sotto la loro sovranità o giurisdizione, in particolare le attività di pesca, i trasbordi, i trasferimenti di pesce nelle gabbie o in impianti di acquacoltura inclusi gli impianti di ingrasso, lo sbarco, l’importazione, il trasporto, la trasformazione, la commercializzazione e il magazzinaggio di prodotti della pesca e dell’acquacoltura.
2. Gli Stati membri controllano inoltre l’accesso alle acque e alle risorse e le attività esercitate al di fuori delle acque comunitarie da pescherecci comunitari battenti la propria bandiera e, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera, dai propri cittadini.
3. Gli Stati membri adottano misure adeguate, mettono a disposizione le risorse finanziarie, umane e tecniche e creano le strutture tecnico-amministrative necessarie per assicurare il controllo, l’ispezione e l’esecuzione delle attività esercitate nell’ambito della politica comune della pesca. Essi mettono a disposizione delle proprie autorità competenti e dei propri funzionari tutti i mezzi adeguati ai fini dello svolgimento delle relative mansioni.
4. Ogni Stato membro provvede affinché il controllo, l’ispezione e l’esecuzione delle norme siano effettuati in maniera non discriminatoria per quanto concerne settori, pescherecci o persone e sulla base della gestione dei rischi.
5. In ogni Stato membro vi è un’unica autorità competente che coordina le attività di controllo di tutte le autorità di controllo nazionali. Tale autorità è inoltre incaricata di coordinare la raccolta, il trattamento e la certificazione dei dati sulle attività di pesca e notifica questi dati alla Commissione, all’Agenzia comunitaria di controllo della pesca istituita dal regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio (23), agli altri Stati membri e, se necessario, ai paesi terzi, con cui collabora ed a cui assicura che siano trasmesse le informazioni.
6. Conformemente alla procedura di cui all’, il pagamento dei contributi del Fondo europeo della pesca previsti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 e dei contributi finanziari della Comunità a favore delle misure di cui all’, lettera a), del regolamento (CE) n. 861/2006 è subordinato al rispetto, da parte degli Stati membri, dell’obbligo di garantire l’osservanza e l’esecuzione delle norme della politica comune della pesca connesse alle misure finanziate o aventi un impatto sull’efficacia delle medesime, nonché dell’obbligo di creare e mantenere a tal fine un regime efficace di controllo, ispezione ed esecuzione.
7. In funzione delle rispettive competenze, la Commissione e gli Stati membri garantiscono il rispetto degli obiettivi del presente regolamento nell’ambito della gestione e del controllo dell’assistenza finanziaria comunitaria.
Storico versioni
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