Art. 4
Definizioni
In vigore dal 20 nov 2009
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento (CE) n. 2371/2002. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
1)
«attività di pesca»: attività connessa alla ricerca del pesce, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all’ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca;
2)
«norme della politica comune della pesca»: legislazione comunitaria relativa alla conservazione, alla gestione e allo sfruttamento delle risorse acquatiche viventi, all’acquacoltura nonché alla trasformazione, al trasporto e alla commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
3)
«controllo»: monitoraggio e sorveglianza;
4)
«ispezione»: ogni verifica concernente il rispetto delle norme della politica comune della pesca che sia effettuata da funzionari e registrata in un rapporto di ispezione;
5)
«sorveglianza»: osservazione delle attività di pesca sulla base di avvistamenti da parte di navi di ispezione o aeromobili ufficiali e di metodi tecnici di rilevamento e identificazione;
6)
«funzionario»: persona autorizzata da un’autorità nazionale, dalla Commissione o dall’Agenzia comunitaria di controllo della pesca a svolgere un’ispezione;
7)
«ispettori comunitari»: funzionari di uno Stato membro o della Commissione o dell’organismo da questa designato, i cui nomi sono contenuti nell’elenco redatto ai sensi dell’;
8)
«osservatore di controllo»: persona autorizzata da un’autorità nazionale ad osservare l’attuazione delle norme della politica comune della pesca;
9)
«licenza di pesca»: documento ufficiale che conferisce al suo detentore il diritto, definito dalle norme nazionali, di utilizzare una determinata capacità di pesca per lo sfruttamento commerciale delle risorse acquatiche viventi. Contiene i requisiti minimi relativi all’identificazione, alle caratteristiche tecniche e all’armamento di un peschereccio comunitario;
10)
«autorizzazione di pesca»: autorizzazione di pesca rilasciata a un peschereccio comunitario in aggiunta alla sua licenza di pesca, che gli consente di esercitare attività di pesca specifiche per un periodo stabilito, in una zona determinata o per un certo tipo di pesca secondo particolari condizioni;
11)
«sistema di identificazione automatica»: sistema di identificazione e di controllo autonomo e continuo delle navi che consente a queste ultime lo scambio elettronico, con altre navi che si trovano in prossimità e con le autorità a terra, dei dati relativi alle navi stesse, incluse l’identificazione, la posizione, la rotta e la velocità;
12)
«dati del sistema di controllo dei pescherecci»: dati relativi all’identificazione del peschereccio, alla posizione geografica, alla data, all’ora, alla rotta e alla velocità, trasmessi al centro di controllo della pesca dello Stato membro di bandiera grazie ai dispositivi di localizzazione via satellite installati a bordo;
13)
«sistema di rilevamento delle navi»: tecnologia VDS via satellite in grado di identificare le navi e di localizzarle in mare;
14)
«zona di restrizione della pesca»: zona marina soggetta alla giurisdizione di uno Stato membro, che è stata definita dal Consiglio e in cui le attività di pesca sono limitate o vietate;
15)
«centro di controllo della pesca»: centro operativo istituito da uno Stato membro di bandiera e dotato degli impianti informatici e dei programmi informatici necessari per consentire la ricezione automatica, l’elaborazione automatica e la trasmissione elettronica dei dati;
16)
«trasbordo»: lo sbarco su un altro peschereccio di una parte o della totalità dei prodotti della pesca o dell’acquacoltura che si trovano a bordo di un peschereccio;
17)
«rischio»: probabilità che si verifichi un evento che costituirebbe una violazione delle norme della politica comune della pesca;
18)
«gestione del rischio»: identificazione sistematica dei rischi e attuazione di tutte le misure necessarie per limitare la realizzazione di tali rischi. Ciò comprende attività quali la raccolta di dati e informazioni, l’analisi e la valutazione dei rischi, la preparazione e l’adozione di misure nonché il regolare monitoraggio ed esame di tale processo e dei suoi risultati, sulla base di fonti e strategie internazionali, comunitarie e nazionali;
19)
«operatore»: persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un’impresa che svolge attività connesse a una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
20)
«partita»: quantitativo di prodotti della pesca e dell’acquacoltura di una determinata specie della stessa presentazione proveniente dalla stessa pertinente zona geografica e dallo stesso peschereccio, o gruppo di pescherecci, o dalla stessa unità di produzione in acquacoltura;
21)
«trasformazione»: processo di preparazione della presentazione. Include la sfilettatura, il confezionamento, l’inscatolamento, la congelazione, l’affumicamento, la salatura, la cottura, la marinatura, l’essiccatura o la preparazione del pesce per l’immissione sul mercato in ogni altro modo;
22)
«sbarco»: scarico iniziale di qualsiasi quantitativo di prodotti della pesca da un peschereccio a terra;
23)
«commercio al dettaglio»: movimentazione e/o trasformazione di prodotti delle risorse acquatiche viventi e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresa la distribuzione;
24)
«piani pluriennali»: piani di ricostituzione di cui all’ del regolamento (CE) n. 2371/2002, piani di gestione di cui all’ del regolamento (CE) n. 2371/2002 e ogni altra disposizione comunitaria adottata a norma dell’ del trattato che stabilisca misure di gestione specifiche per determinati stock ittici per un periodo di vari anni;
25)
«Stato costiero»: Stato nelle cui acque sovrane o giurisdizionali o nei cui porti si svolge un’attività di pesca;
26)
«esecuzione delle norme»: ogni azione adottata per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
27)
«potenza del motore certificata»: potenza massima continua del motore che può essere ottenuta alla flangia di trasmissione di un motore conformemente al certificato rilasciato dalle autorità degli Stati membri o società di classificazione o altri operatori da esse incaricati;
28)
«pesca ricreativa»: attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici o sportivi;
29)
«spostamento»: operazioni di pesca in cui la totalità delle catture o parte di esse è trasferita o spostata da attrezzi di pesca condivisi a una nave, o dalla stiva di un peschereccio o dai suoi attrezzi di pesca ad una rete, ad un container o ad una gabbia fuori della nave in cui le catture vive sono conservate fino al momento dello sbarco;
30)
«zona geografica interessata»: zona marina considerata un’unità ai fini della classificazione geografica della pesca espressa con riferimento ad una sottozona FAO, divisione o sottodivisione o, se del caso, ad un rettangolo statistico CIEM, zona di sforzo di pesca, zona economica o zona delimitata da coordinate geografiche;
31)
«peschereccio»: qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse acquatiche viventi;
32)
«possibilità di pesca»: diritto di pesca quantificato, espresso in termini di catture e/o sforzo di pesca.
Storico versioni
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