Art. 103

Sospensione e soppressione dell’aiuto finanziario della Comunità

In vigore dal 20 nov 2009
Sospensione e soppressione dell’aiuto finanziario della Comunità 1.   La Commissione può decidere di sospendere, per un periodo massimo di diciotto mesi, la totalità o parte dei pagamenti dell’aiuto finanziario comunitario ai sensi del regolamento (CE) n. 1198/2006 e dell’, lettera a), del regolamento (CE) n. 861/2006 se risulta che: a) l’efficacia delle misure finanziate è compromessa o è probabile che sia compromessa dalla mancata osservanza delle norme della politica comune della pesca, in particolare nei settori della conservazione e della gestione delle risorse della pesca, dell’adeguamento della flotta e del controllo delle attività di pesca; b) la mancata osservanza è direttamente imputabile allo Stato membro interessato; e c) la mancata osservanza può costituire una grave minaccia per la conservazione delle risorse acquatiche viventi o per il corretto funzionamento del sistema comunitario di controllo e di esecuzione, e se la Commissione, alla luce delle informazioni disponibili e, se del caso, dopo aver esaminato le spiegazioni fornite dallo Stato membro, conclude che esso non ha preso provvedimenti adeguati per porre rimedio alla situazione e non è in grado di farlo nell’immediato futuro. 2.   Se durante il periodo di sospensione lo Stato membro interessato non dimostra di aver adottato azioni correttive volte a garantire, in futuro, il rispetto e l’attuazione delle norme applicabili o che non sussistono rischi significativi di compromissione del corretto funzionamento del sistema comunitario di controllo e di esecuzione, la Commissione può sopprimere la totalità o parte dell’aiuto finanziario comunitario il cui pagamento è stato sospeso conformemente al paragrafo 1. La soppressione può essere applicata unicamente dopo una sospensione di dodici mesi del pagamento corrispondente. 3.   Prima di adottare le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 la Commissione comunica per iscritto allo Stato membro interessato le carenze da essa constatate nel sistema di controllo nazionale e la sua intenzione di adottare la decisione di cui al paragrafo 1 o 2, invitandolo a prendere provvedimenti correttivi entro un termine che essa stabilisce in funzione della gravità dell’infrazione, ma che non può essere inferiore a un mese. 4.   Se lo Stato membro non risponde alla lettera di cui al paragrafo 3 entro il termine stabilito conformemente allo stesso paragrafo, la Commissione può adottare la decisione di cui al paragrafo 1 o 2 sulla base delle informazioni disponibili in quel momento. 5.   La percentuale del pagamento che può essere sospesa o soppressa è commisurata alla natura e al grado di non conformità dello Stato membro alle norme applicabili in materia di conservazione, controllo, ispezione o esecuzione, nonché alla gravità della minaccia per la conservazione delle risorse acquatiche viventi o per il corretto funzionamento del sistema comunitario di controllo e di esecuzione e tiene in considerazione la misura in cui l’efficacia delle misure finanziate è compromessa o è probabile che sia compromessa. Tale percentuale è fissata tenendo conto della parte relativa delle attività di pesca o delle attività correlate interessate dalla non conformità, nell’ambito delle misure che beneficiano dell’aiuto finanziario di cui al paragrafo 1, ed è limitata da detta parte relativa. 6.   Le decisioni a norma del presente articolo sono adottate tenendo in debito conto tutte le circostanze pertinenti e in modo che sussista un effettivo legame economico tra l’oggetto della non conformità e la misura cui si riferisce l’aiuto finanziario comunitario di cui è sospeso o soppresso il pagamento. 7.   La sospensione è revocata se non ricorrono più le condizioni di cui al paragrafo 1. 8.   Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’.
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