Art. 105

Detrazioni dai contingenti

In vigore dal 20 nov 2009
Detrazioni dai contingenti 1.   Se constata che uno Stato membro ha superato i contingenti ad esso assegnati, la Commissione procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro. 2.   In caso di superamento di un contingente, una quota o una parte di uno stock o di un gruppo di stock assegnati ad uno Stato membro in un determinato anno, la Commissione, nell’anno o negli anni successivi, procede a detrazioni dal contingente, dalla quota o dalla parte annuale assegnati a tale Stato membro applicando un fattore moltiplicatore conformemente alla seguente tabella: Livello di superamento rispetto agli sbarchi autorizzati Fattore moltiplicatore Fino al 5 % Superamento * 1,0 Dal 5 al 10 % Superamento * 1,1 Dal 10 al 20 % Superamento * 1,2 Dal 20 al 40 % Superamento * 1,4 Dal 40 al 50 % Superamento * 1,8 Superamento di oltre il 50 % Superamento * 2,0 Una detrazione pari al superamento * 1,00 è comunque applicata in tutti i casi di superamento rispetto allo sbarco consentito pari o inferiore a 100 tonnellate. 3.   Oltre al fattore moltiplicatore di cui al paragrafo 2 si applica un fattore moltiplicatore di 1,5 se: a) nei due anni precedenti uno Stato membro ha superato ripetutamente il contingente, la quota o la parte dello stock o del gruppo di stock ad esso assegnati e tali superamenti hanno dato luogo a detrazioni ai sensi del paragrafo 2; b) i pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e segnatamente le relazioni del CSTEP hanno stabilito che il superamento costituisce una grave minaccia per la conservazione dello stock considerato; oppure c) lo stock è soggetto a un piano pluriennale. 4.   In caso di superamento di un contingente, quota o parte di uno stock o gruppo di stock a disposizione di uno Stato membro negli anni precedenti, la Commissione, previa consultazione dello Stato membro interessato, può operare detrazioni conformemente all’ dai futuri contingenti di tale Stato membro al fine di tener conto del livello di superamento. 5.   Se non è possibile procedere ad una detrazione a norma dei paragrafi 1 e 2 dal contingente, dalla quota o dalla parte di uno stock o di un gruppo di stock superati in quanto tali poiché lo Stato membro interessato non dispone o dispone in modo insufficiente di un contingente, una quota o una parte di uno stock o di un gruppo di stock, la Commissione, previa consultazione dello Stato membro interessato, nell’anno o negli anni successivi, può operare detrazioni dai contingenti di altri stock o gruppi di stock assegnati a tale Stato membro nella stessa zona geografica, o dello stesso valore commerciale, conformemente al paragrafo 1. 6.   Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare quelle atte a determinare i quantitativi di cui trattasi, possono essere adottate secondo la procedura di cui all’.
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Detrazioni dai contingenti (Art. 105 Regolamento (UE) 2009/1224) — Testo vigente | Portale Normativo