Art. 106

Detrazioni dallo sforzo di pesca

In vigore dal 20 nov 2009
Detrazioni dallo sforzo di pesca 1.   Se constata che uno Stato membro ha superato lo sforzo di pesca ad esso assegnato, la Commissione procede a detrazioni dallo sforzo di pesca futuro di tale Stato membro. 2.   In caso di superamento dello sforzo di pesca in una zona geografica o per un tipo di pesca di cui dispone uno Stato membro, la Commissione, nell’anno o negli anni successivi, procede a detrazioni dallo sforzo di pesca di cui dispone tale Stato membro nella zona geografica o per il tipo di pesca in questione applicando un fattore moltiplicatore conformemente alla seguente tabella: Livello di superamento rispetto allo sforzo di pesca disponibile Fattore moltiplicatore Fino al 5 % Superamento* 1,0 Dal 5 al 10 % Superamento* 1,1 Dal 10 al 20 % Superamento* 1,2 Dal 20 al 40 % Superamento* 1,4 Dal 40 al 50 % Superamento* 1,8 Superamento di oltre il 50 % Superamento* 2,0 3.   Se non è possibile procedere ad una detrazione a norma del paragrafo 2 dallo sforzo di pesca massimo superato in quanto tale in quanto lo Stato membro interessato non dispone o dispone in modo insufficiente di uno sforzo di pesca massimo consentito, la Commissione, nell’anno o negli anni successivi, può operare detrazioni dallo sforzo di pesca di cui tale Stato membro dispone nella stessa zona geografica, conformemente al paragrafo 2. 4.   Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare quelle atte a determinare lo sforzo di pesca di cui trattasi, possono essere stabilite secondo la procedura di cui all’.
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