Art. 107

Detrazioni dai contingenti per inadempimento delle norme della politica comune della pesca

In vigore dal 20 nov 2009
Detrazioni dai contingenti per inadempimento delle norme della politica comune della pesca 1.   Se esistono prove dell’inosservanza, da parte di uno Stato membro, delle norme in materia di stock soggetti a piani pluriennali e del fatto che questo può costituire una grave minaccia per la conservazione di tali stock, la Commissione può procedere nell’anno o negli anni successivi a detrazioni dai contingenti, dalle quote o dalle parti annuali di uno stock o gruppo di stock assegnati a tale Stato membro, applicando il principio di proporzionalità tenuto conto del danno causato agli stock. 2.   La Commissione comunica per iscritto allo Stato membro interessato le proprie conclusioni e fissa un termine massimo di quindici giorni lavorativi entro il quale lo Stato membro deve dimostrare che l’attività di pesca di cui trattasi può essere esercitata in modo sostenibile. 3.   Le misure di cui al paragrafo 1 si applicano solo se lo Stato membro non dà seguito alla richiesta della Commissione entro il termine stabilito al paragrafo 2 o se la risposta è considerata insoddisfacente o chiaramente indicativa del fatto che non sono stati presi gli opportuni provvedimenti. 4.   Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare le modalità di fissazione dei quantitativi in questione, sono stabilite secondo la procedura di cui all’.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:1224:oj#art-107

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo