Art. 108

Misure di emergenza

In vigore dal 20 nov 2009
Misure di emergenza 1.   Se, anche alla luce dei risultati di un campionamento effettuato dalla Commissione, vi sono prove del fatto che le attività di pesca praticate e/o le misure adottate da uno o da alcuni Stati membri rischiano di compromettere le misure di conservazione e di gestione adottate nel quadro di piani pluriennali o costituiscono una minaccia per l’ecosistema marino e che la situazione esige un intervento immediato, la Commissione, su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, può decidere misure di emergenza di durata non superiore a sei mesi. La Commissione può adottare una nuova decisione volta a prorogare le misure di emergenza per un periodo non superiore a sei mesi. 2.   Le misure di emergenza di cui al paragrafo 1 sono commisurate alla minaccia e possono comprendere, in particolare: a) la sospensione delle attività di pesca delle navi battenti bandiera degli Stati membri interessati; b) la chiusura delle attività di pesca; c) il divieto per gli operatori della Comunità di accettare sbarchi, trasferimenti in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento o trasbordi di pesci e prodotti della pesca catturati da navi battenti bandiera degli Stati membri interessati; d) il divieto di immettere sul mercato o di utilizzare per altri scopi commerciali pesci e prodotti della pesca catturati da navi battenti bandiera degli Stati membri interessati; e) il divieto di fornire pesci vivi destinati alla piscicoltura nelle acque soggette alla giurisdizione degli Stati membri interessati; f) il divieto di accettare pesci vivi catturati da navi battenti bandiera dello Stato membro interessato ai fini della piscicoltura nelle acque soggette alla giurisdizione di altri Stati membri; g) il divieto per le navi battenti bandiera dello Stato membro interessato di praticare la pesca nelle acque soggette alla giurisdizione di altri Stati membri; h) l’adeguata modifica dei dati di pesca trasmessi dagli Stati membri. 3.   Gli Stati membri trasmettono la richiesta di cui al paragrafo 1 contemporaneamente alla Commissione e agli Stati membri interessati. Gli altri Stati membri possono presentare osservazioni scritte alla Commissione entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. La Commissione adotta una decisione entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. 4.   Le misure di emergenza hanno effetto immediato. Esse sono notificate agli Stati membri interessati e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 5.   Gli Stati membri interessati possono deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della notifica. 6.   Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro un mese dal ricevimento della decisione deferitagli.
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