Art. 109

Principi generali applicabili all’analisi dei dati

In vigore dal 20 nov 2009
Principi generali applicabili all’analisi dei dati 1.   Entro il 31 dicembre 2013 gli Stati membri istituiscono una base dati informatizzata per la convalida dei dati registrati conformemente al presente regolamento e un sistema di convalida. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché i dati registrati conformemente al presente regolamento siano esatti e completi e presentati entro i termini stabiliti nell’ambito della politica comune della pesca. In particolare: a) gli Stati membri effettuano controlli incrociati, analisi e verifiche dei seguenti dati mediante algoritmi e meccanismi informatici automatizzati: i) dati del sistema di controllo dei pescherecci; ii) dati delle attività di pesca, in particolare giornale di bordo sulle attività di pesca, dichiarazione di sbarco, dichiarazione di trasbordo e notifica preventiva; iii) dati provenienti dalle dichiarazioni di assunzione in carico, dai documenti di trasporto e dalle note di vendita; iv) dati provenienti dalle licenze di pesca e dalle autorizzazioni di pesca; v) dati provenienti dai rapporti di ispezione; vi) dati sulla potenza del motore; b) laddove applicabile, i seguenti dati sono anche sottoposti a controlli incrociati, analisi e verifiche: i) dati del sistema di rilevamento delle navi; ii) dati relativi agli avvistamenti; iii) dati relativi agli accordi internazionali in materia di pesca; iv) dati relativi alle entrate e alle uscite dalle zone di pesca, zone marittime soggette a disposizioni specifiche in materia di accesso alle acque e alle risorse, zone di regolamentazione delle organizzazioni regionali di gestione della pesca e organizzazioni simili e acque di un paese terzo; v) dati del sistema di identificazione automatica. 3.   Il sistema di convalida deve permettere di individuare immediatamente eventuali incongruenze, errori e informazioni mancanti nei dati. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché la banca dati riveli chiaramente le incongruenze individuate dal sistema di convalida dei dati. La banca dati deve anche segnalare tutti i dati che sono stati corretti e specificare il motivo della correzione. 5.   Se si riscontra un’incongruenza tra dati, lo Stato membro interessato effettua le indagini del caso e, se ha motivo di sospettare che sia stata commessa un’infrazione, prende gli opportuni provvedimenti. 6.   Gli Stati membri provvedono affinché le date di ricezione, inserimento e convalida dei dati nonché le date relative al trattamento delle incongruenze individuate siano chiaramente visibili nella banca dati. 7.   Se i dati di cui al paragrafo 2 non sono trasmessi per via elettronica, gli Stati membri provvedono affinché siano immediatamente inseriti manualmente nella banca dati. 8.   Gli Stati membri stabiliscono un piano nazionale per l’attuazione del sistema di convalida concernente i dati elencati al paragrafo 2, lettere a) e b), e il trattamento delle incongruenze. Il piano consente agli Stati membri di fissare le priorità per la convalida e i controlli incrociati e il successivo trattamento delle incongruenze sulla base della gestione del rischio. Il piano è sottoposto alla Commissione per approvazione entro il 31 dicembre 2011. La Commissione approva i piani anteriormente al 1o luglio 2012 dopo aver consentito agli Stati membri di apportare correzioni. Le modifiche al piano sono sottoposte annualmente alla Commissione per approvazione. 9.   Se, sulla base delle proprie indagini, riscontra incongruenze tra i dati inseriti nella banca dati di uno Stato membro e dopo aver presentato la documentazione e consultato lo Stato membro, la Commissione può chiedere a quest’ultimo di indagare sui motivi dell’incongruenza e di rettificare i dati se necessario. 10.   Le banche dati istituite e i dati raccolti dagli Stati membri di cui al presente regolamento fanno fede alle condizioni stabilite dal diritto nazionale.
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