Art. 111

Scambio dei dati

In vigore dal 20 nov 2009
Scambio dei dati 1.   Ciascuno Stato membro di bandiera provvede allo scambio elettronico diretto delle pertinenti informazioni con altri Stati membri e, se del caso, con la Commissione o l’organismo da essa designato, in particolare: a) dati del sistema di controllo dei pescherecci quando i suoi pescherecci sono presenti nelle acque di un altro Stato membro; b) le informazioni del giornale di bordo sulle attività di pesca quando i suoi pescherecci pescano nelle acque di un altro Stato membro; c) dichiarazioni di sbarco e dichiarazioni di trasbordo quando tali operazioni sono effettuate in porti di un altro Stato membro; d) notifica preventiva quando il porto previsto si trova in un altro Stato membro. 2.   Ciascuno Stato membro costiero provvede allo scambio elettronico diretto delle pertinenti informazioni con altri Stati membri e, se del caso, con la Commissione o l’organismo da essa designato, in particolare trasmettendo: a) informazioni sulle note di vendita allo Stato membro di bandiera se una prima vendita proviene da un peschereccio di un altro Stato membro; b) informazioni sulla dichiarazione di assunzione in carico se il pesce è immagazzinato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di bandiera o dallo Stato membro di sbarco; c) informazioni sulle note di vendita e sulla dichiarazione di assunzione in carico allo Stato membro in cui ha avuto luogo lo sbarco. 3.   Le modalità per l’applicazione del presente capo, in particolare riguardo a controllo della qualità, rispetto dei termini per la presentazione dei dati, controlli incrociati, analisi e verifiche dei dati, nonché alla definizione di un formato standard per lo scaricamento e lo scambio dei dati sono adottate secondo la procedura di cui all’.
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