Art. 110
Accesso ai dati
In vigore dal 20 nov 2009
Accesso ai dati
1. Gli Stati membri garantiscono l’accesso remoto da parte della Commissione o dell’organismo da essa designato a tutti i dati di cui all’ in qualsiasi momento e senza preavviso. Alla Commissione è inoltre data la possibilità di scaricare manualmente e automaticamente i dati relativi a qualsiasi periodo e a qualsiasi numero di pescherecci.
2. Gli Stati membri concedono l’accesso ai funzionari della Commissione sulla base di certificati elettronici rilasciati dalla Commissione o dall’organismo da essa designato.
L’accesso è disponibile nella zona protetta del sito web ufficiale degli Stati membri di cui all’.
3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, fino al 30 giugno 2012 gli Stati membri possono realizzare progetti pilota con la Commissione o l’organismo da questa designato per fornire l’accesso remoto in tempo reale ai dati degli Stati membri sulle possibilità di pesca registrati e convalidati a norma del presente regolamento. Se sia la Commissione che lo Stato membro interessato trovano soddisfacenti i risultati del progetto pilota e fintanto che l’accesso remoto funziona nel modo concordato, lo Stato membro interessato non è più tenuto a riferire sulle possibilità di pesca come previsto dall’, paragrafi 2 e 8. Il formato e le procedure di accesso ai dati sono esaminati e testati. Gli Stati membri che intendano realizzare progetti pilota ne informano la Commissione anteriormente al 1o gennaio 2012. Dal il 1o gennaio 2013 il Consiglio può decidere frequenza e modo diversi di trasmissione dei dati da parte degli Stati membri alla Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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