Art. 112

Protezione dei dati personali

In vigore dal 20 nov 2009
Protezione dei dati personali 1.   Il presente regolamento non lede e non pregiudica in alcun modo il livello di tutela delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali garantito dalle disposizioni del diritto comunitario e nazionale e, in particolare, non modifica in alcun modo né gli obblighi degli Stati membri per quanto concerne il loro trattamento dei dati personali, ai sensi della direttiva 95/46/CE, né gli obblighi delle istituzioni e degli organismi comunitari per quanto concerne il loro trattamento dei dati personali, ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001, nell’adempimento delle loro responsabilità. 2.   I diritti delle persone sono esercitati in conformità della legge dello Stato membro che ha memorizzato i loro dati personali e in particolare delle disposizioni che recepiscono la direttiva 95/46/CE per quanto riguarda i loro dati di registrazione trattati in sistemi nazionali e in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 per quanto riguarda i loro dati di registrazione trattati in sistemi comunitari.
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