Art. 33

Registrazione delle catture e dello sforzo di pesca

In vigore dal 20 nov 2009
Registrazione delle catture e dello sforzo di pesca 1.   Ciascuno Stato membro di bandiera registra tutti i dati pertinenti, in particolare i dati di cui agli , relativi alle possibilità di pesca di cui al presente capo, espressi sia in termini di sbarchi sia, se del caso, di sforzo di pesca, e conserva gli originali di tali dati per un periodo di tre anni o più, conformemente alla normativa nazionale. 2.   Fatte salve disposizioni specifiche previste dalla legislazione comunitaria, prima del 15 di ogni mese ciascuno Stato membro di bandiera notifica per via informatica alla Commissione, o all’organismo da questa designato, i dati aggregati relativi: a) ai quantitativi di ogni stock o gruppo di stock soggetti a TAC o a contingenti sbarcati durante il mese precedente; nonché b) allo sforzo di pesca messo in atto durante il mese precedente per ciascuna zona di pesca soggetta ad un regime di sforzo di pesca o, se del caso, per ciascun tipo di pesca soggetto ad un regime di sforzo di pesca. 3.   In deroga al paragrafo 2, lettera a), per i quantitativi sbarcati dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010, gli Stati membri registrano i quantitativi sbarcati dai pescherecci di altri Stati membri nei loro porti e li notificano alla Commissione secondo le procedure di cui al presente articolo. 4.   Entro il primo mese di ogni trimestre civile, ciascuno Stato membro di bandiera notifica alla Commissione, per via elettronica, i quantitativi di stock in forma aggregata diversi da quelli menzionati al paragrafo 2 sbarcati nel trimestre precedente. 5.   Tutte le catture di pesci appartenenti ad uno stock o ad un gruppo di stock soggetti a contingenti, effettuate dai pescherecci comunitari, sono imputate ai relativi contingenti applicabili, per lo stock o il gruppo di stock di cui trattasi, allo Stato membro di bandiera indipendentemente dal luogo di sbarco. 6.   Le catture effettuate nel quadro di una ricerca scientifica che sono commercializzate e vendute sono imputate al contingente applicabile allo Stato membro di bandiera nella misura in cui superano il 2 % del contingente interessato. L’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (24), non si applica ai viaggi di ricerca scientifica durante i quali sono effettuate dette catture. 7.   Fatto salvo il titolo XII, fino al 30 giugno 2011 gli Stati membri possono realizzare progetti pilota con la Commissione e l’organismo da questa designato sull’accesso remoto in tempo reale ai dati degli Stati membri registrati e convalidati a norma del presente regolamento. Il formato e le procedure di accesso ai dati sono esaminati e testati. Gli Stati membri che intendano realizzare progetti pilota, ne informano la Commissione anteriormente al 1o gennaio 2011. Dal 1o gennaio 2012 il Consiglio può decidere frequenza e modi diversi di trasmissione dei dati da parte degli Stati membri alla Commissione. 8.   Ad eccezione dello sforzo messo in atto da pescherecci esclusi dall’applicazione di un regime di sforzo di pesca, tutto lo sforzo di pesca messo in atto da pescherecci comunitari allorché detengono a bordo o, se del caso, utilizzano un attrezzo o attrezzi da pesca soggetti ad un regime di sforzo di pesca o praticano un tipo di pesca soggetto ad un regime di sforzo di pesca in una zona geografica soggetta a detto regime, è imputato allo sforzo di pesca massimo consentito di cui lo Stato membro di bandiera dispone relativamente a tale zona geografica e a tale attrezzo da pesca o a tale tipo di pesca. 9.   Lo sforzo di pesca messo in atto nel quadro della ricerca scientifica da navi che detengono a bordo un attrezzo o attrezzi da pesca soggetti a un regime di sforzo di pesca o che praticano un tipo di pesca soggetto ad un regime di sforzo di pesca in una zona geografica soggetta a detto regime è imputato allo sforzo di pesca massimo consentito secondo quanto il proprio Stato membro di bandiera dispone relativamente a tale attrezzo o a tali attrezzi da pesca o a tale tipo di pesca e a tale zona geografica se le catture effettuate durante la messa in atto di tale sforzo sono commercializzate e vendute nella misura in cui superano il 2 % del contingente interessato. L’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 199/2008 non si applica ai viaggi di ricerca scientifica durante i quali sono effettuate dette catture. 10.   La Commissione può adottare formati per la trasmissione dei dati di cui al presente articolo secondo la procedura di cui all’.
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