Art. 35

Chiusura delle attività di pesca da parte degli Stati membri

In vigore dal 20 nov 2009
Chiusura delle attività di pesca da parte degli Stati membri 1.   Ciascuno Stato membro fissa la data a partire dalla quale: a) si ritiene che le catture di uno stock o di un gruppo di stock soggetti a un contingente effettuate dai pescherecci battenti la sua bandiera abbiano esaurito tale contingente; b) si ritiene raggiunto lo sforzo di pesca massimo consentito relativo a un attrezzo da pesca o a un tipo di pesca e a una zona geografica e applicabile a un gruppo o alla totalità dei pescherecci battenti la sua bandiera. 2.   A decorrere dalla data di cui al paragrafo 1, lo Stato membro interessato vieta la pesca a tutti o parte dei pescherecci battenti la sua bandiera per lo stock o il gruppo di stock il cui contingente sia esaurito, nel tipo di pesca interessato o quando detengono a bordo il pertinente attrezzo da pesca nella zona geografica in cui lo sforzo di pesca massimo consentito è stato raggiunto, in particolare vieta la conservazione a bordo, il trasbordo, lo spostamento e lo sbarco delle catture effettuate dopo tale data e fissa una data fino alla quale sono permessi i trasbordi, i trasferimenti e gli sbarchi o le dichiarazioni definitive di cattura. 3.   La decisione di cui al paragrafo 2 è resa pubblica dallo Stato membro interessato e comunicata immediatamente alla Commissione. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C) e sul sito web accessibile al pubblico della Commissione. A decorrere dalla data in cui la decisione è stata resa pubblica dallo Stato membro interessato, gli Stati membri provvedono affinché nessun quantitativo sia conservato a bordo, trasbordato, spostato o sbarcato dai pescherecci o gruppi di pescherecci battenti bandiera dello Stato membro interessato nelle loro acque o sul loro territorio per quanto riguarda i pesci in questione o in caso di detenzione a bordo dei pertinenti attrezzi da pesca nelle pertinenti zone geografiche. 4.   La Commissione mette a disposizione degli Stati membri, per via elettronica, le notifiche ad essa pervenute a norma del presente articolo.
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Chiusura delle attività di pesca da parte degli Stati membri (Art. 35 Regolamento (UE) 2009/1224) — Testo vigente | Portale Normativo