Art. 37

Misure correttive

In vigore dal 20 nov 2009
Misure correttive 1.   Quando la Commissione ha vietato la pesca a causa del presunto esaurimento delle possibilità di pesca a disposizione di uno Stato membro o di un gruppo di Stati membri o della Comunità e risulta che in realtà uno Stato membro non ha esaurito le proprie possibilità di pesca, si applica il presente articolo. 2.   Se il pregiudizio subito dallo Stato membro cui è stata vietata la pesca prima dell’esaurimento delle sue possibilità non è stato eliminato, al fine di porre rimedio al pregiudizio causato sono adottate adeguate misure secondo la procedura di cui all’. Queste misure possono condurre ad operare detrazioni nei confronti degli Stati membri che abbiano superato le proprie possibilità di pesca e ad attribuire in modo appropriato i quantitativi detratti agli Stati membri le cui attività di pesca siano state vietate prima dell’esaurimento delle loro possibilità. 3.   Le detrazioni di cui al paragrafo 2 e le successive attribuzioni sono operate tenendo conto prioritariamente delle specie e delle zone geografiche per cui sono state fissate le possibilità di pesca. Le detrazioni o attribuzioni possono essere effettuate nel corso dell’anno in cui è sorto il pregiudizio o nel corso dell’anno o degli anni successivi. 4.   Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare quelle atte a determinare i quantitativi di cui trattasi, sono stabilite secondo la procedura di cui all’.
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Misure correttive (Art. 37 Regolamento (UE) 2009/1224) — Testo vigente | Portale Normativo