Art. 38

Capacità di pesca

In vigore dal 20 nov 2009
Capacità di pesca 1.   Gli Stati membri sono responsabili dell’esecuzione delle verifiche necessarie per garantire che la capacità totale corrispondente alle licenze di pesca rilasciate da uno Stato membro, espressa in GT e in kW, non sia in nessun momento superiore ai livelli massimi di capacità previsti per lo Stato membro considerato, fissati conformemente: a) all’ del regolamento (CE) n. 2371/2002; b) al regolamento (CE) n. 639/2004; c) al regolamento (CE) n. 1438/2003; e d) al regolamento (CE) n. 2104/2004. 2.   Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare per quanto concerne: a) la registrazione dei pescherecci; b) il controllo della potenza del motore dei pescherecci; c) il controllo della stazza dei pescherecci; d) il controllo del tipo, del numero e delle caratteristiche degli attrezzi da pesca, possono essere adottate secondo la procedura di cui all’. 3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione nell’ambito della relazione di cui all’ i metodi di controllo adottati, nonché il nome e l’indirizzo degli organismi incaricati dell’esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:1224:oj#art-38

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo