Art. 40

Certificazione della potenza del motore

In vigore dal 20 nov 2009
Certificazione della potenza del motore 1.   Gli Stati membri sono responsabili per la certificazione della potenza del motore e il rilascio di certificati del motore per i pescherecci comunitari la cui potenza di propulsione del motore è superiore a 120 kW, ad eccezione dei pescherecci che utilizzano esclusivamente attrezzi fissi o draghe, delle navi ausiliarie e delle navi utilizzate esclusivamente per l’acquacoltura. 2.   I motori installati per la propulsione nuovi, i motori installati per la propulsione di ricambio e i motori installati per la propulsione che sono stati tecnicamente modificati di pescherecci di cui al paragrafo 1 sono certificati ufficialmente dalle autorità competenti degli Stati membri come non in grado di sviluppare una potenza massima continua superiore a quella indicata nel certificato del motore. Tale certificato è rilasciato unicamente se il motore non è in grado di sviluppare una potenza massima continua superiore a quella indicata. 3.   Le autorità competenti degli Stati membri possono affidare la certificazione della potenza del motore a società di classificazione o ad altri operatori che dispongono delle conoscenze necessarie per effettuare l’esame tecnico della potenza del motore. Tali società di classificazione e altri operatori certificano che un motore installato per la propulsione non è in grado di superare la potenza ufficialmente indicata solo a condizione che non esista alcuna possibilità di aumentare le prestazioni del motore installato per la propulsione al di là della potenza certificata. 4.   È vietato utilizzare un motore installato per la propulsione nuovo, un motore installato per la propulsione di ricambio o un motore installato per la propulsione tecnicamente modificato qualora tale motore non sia stato certificato ufficialmente dallo Stato membro interessato. 5.   Il presente articolo si applica ai pescherecci soggetti a un regime di sforzo di pesca dal 1o gennaio 2012. Per gli altri pescherecci esso si applica dal 1o gennaio 2013. 6.   Le modalità di applicazione della presente sezione sono adottate secondo la procedura di cui all’.
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Certificazione della potenza del motore (Art. 40 Regolamento (UE) 2009/1224) — Testo vigente | Portale Normativo