Art. 42

Trasbordo in porto

In vigore dal 20 nov 2009
Trasbordo in porto 1.   I pescherecci che praticano attività di pesca oggetto di un piano pluriennale non trasbordano le proprie catture su un altro peschereccio in un porto designato o luoghi in prossimità della costa a meno che non siano state pesate in conformità dell’. 2.   In deroga al paragrafo 1, i pescherecci comunitari possono trasbordare le catture pelagiche oggetto di un piano pluriennale in porti o luoghi in prossimità della costa designati che non siano state pesate a condizione che a bordo della nave ricevente sia presente un osservatore di controllo o un funzionario o sia effettuata un’ispezione prima della partenza della nave ricevente una volta terminato il trasbordo. Incombe al comandante della nave ricevente informare le autorità competenti dello Stato membro costiero 24 ore prima dell’ora di partenza prevista della nave ricevente. L’osservatore di controllo o funzionario è designato dalle autorità competenti dello Stato membro di bandiera della nave ricevente. Se pratica attività di pesca prima o dopo aver ricevuto dette catture, la nave ricevente accoglie a bordo l’osservatore di controllo o funzionario fino allo sbarco delle catture ricevute. La nave ricevente sbarca le catture ricevute in un porto di uno Stato membro designato a tal fine conformemente alle condizioni di cui all’, paragrafo 4, in cui la cattura sarà pesata conformemente agli .
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