Art. 39

Controllo della potenza del motore

In vigore dal 20 nov 2009
Controllo della potenza del motore 1.   È vietato esercitare attività di pesca con pescherecci dotati di motori la cui potenza supera quella indicata nella licenza di pesca. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché la potenza certificata del motore non sia superata. Gli Stati membri comunicano alla Commissione nell’ambito della relazione di cui all’ le misure di controllo adottate al fine di garantire che la potenza certificata del motore non sia superata. 3.   Gli Stati membri possono addebitare una parte o la totalità dei costi derivanti dalla certificazione della potenza del motore agli operatori dei pescherecci.
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