Art. 41
Verifica della potenza del motore
In vigore dal 20 nov 2009
Verifica della potenza del motore
1. In seguito ad un’analisi del rischio e secondo un piano di campionamento basato sulla metodologia adottata dalla Commissione secondo la procedura di cui all’, gli Stati membri effettuano verifiche della coerenza dei dati relativi alla potenza del motore avvalendosi di tutte le informazioni di cui dispone l’amministrazione con riguardo alle caratteristiche tecniche della nave interessata. Essi verificano in particolare le informazioni contenute:
a)
nei dati raccolti dal sistema di controllo dei pescherecci;
b)
nel giornale di pesca;
c)
nel certificato internazionale di prevenzione dell’inquinamento atmosferico causato dai motori (EIAPP) rilasciato conformemente all’allegato VI della convenzione MARPOL 73/78;
d)
nei certificati di classificazione rilasciati da un organismo abilitato a effettuare le ispezioni e la visita dei pescherecci ai sensi della direttiva 94/57/CE;
e)
nel certificato di collaudo in mare;
f)
nel registro della flotta peschereccia comunitaria; e
g)
in ogni altro documento che fornisca informazioni pertinenti sulla potenza del motore o altre caratteristiche tecniche ad essa collegate.
2. Qualora, in seguito all’analisi delle informazioni di cui al paragrafo 1, vi siano indicazioni secondo cui la potenza del motore di un peschereccio è superiore a quella indicata nella sua licenza di pesca, gli Stati membri procedono a un controllo fisico di tale potenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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