Art. 43

Porti designati

In vigore dal 20 nov 2009
Porti designati 1.   Al momento dell’adozione di un piano pluriennale, il Consiglio può fissare una soglia applicabile al peso vivo delle specie oggetto di un piano pluriennale al di sopra del quale un peschereccio è tenuto a sbarcare le proprie catture in un porto o luogo in prossimità della costa designati. 2.   Qualora debba essere sbarcato un quantitativo di pesce superiore alla soglia di cui al paragrafo 1, il comandante del peschereccio comunitario interessato provvede affinché lo sbarco in questione avvenga esclusivamente in un porto o in luogo in prossimità della costa designati della Comunità. 3.   Qualora il piano pluriennale sia applicato nel quadro di un’organizzazione regionale di gestione della pesca, gli sbarchi o i trasbordi possono aver luogo nei porti di una parte contraente o parte cooperante non contraente di tale organizzazione, conformemente alle norme stabilite da detta organizzazione regionale di gestione della pesca. 4.   Ogni Stato membro designa i porti o luoghi in prossimità della costa in cui hanno luogo gli sbarchi di cui al paragrafo 2. 5.   Affinché un porto o luogo in prossimità della costa possa essere scelto come porto designato devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: a) le ore di sbarco o trasbordo sono stabilite; b) i luoghi di sbarco o trasbordo sono stabiliti; c) le procedure di ispezione e di sorveglianza sono stabilite. 6.   Qualora sia stato scelto come porto designato per lo sbarco di una determinata specie oggetto di un piano pluriennale, un porto o luogo in prossimità della costa può essere utilizzato per lo sbarco di qualsiasi altra specie. 7.   Gli Stati membri sono esentati dal paragrafo 5, lettera c), se il programma nazionale di controllo adottato in conformità dell’ contiene un piano sulle modalità di esecuzione dei controlli nei porti designati, che assicuri lo stesso livello di controllo da parte delle autorità competenti. Il piano è considerato soddisfacente se approvato dalla Commissione secondo la procedura di cui all’.
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Porti designati (Art. 43 Regolamento (UE) 2009/1224) — Testo vigente | Portale Normativo