Art. 44
Stivaggio separato delle catture demersali oggetto di piani pluriennali
In vigore dal 20 nov 2009
Stivaggio separato delle catture demersali oggetto di piani pluriennali
1. Tutte le catture di stock demersali oggetto di un piano pluriennale detenute a bordo di un peschereccio comunitario di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri sono poste in casse, compartimenti o contenitori in modo separato per ciascuno di tali stock in modo tale che siano identificabili rispetto alle altre casse, compartimenti o contenitori.
2. I comandanti di pescherecci comunitari stivano le catture di stock demersali oggetto di un piano pluriennale conformemente ad un piano di stivaggio che indichi la collocazione delle diverse specie nelle stive.
3. È vietato detenere a bordo di un peschereccio comunitario, in casse, compartimenti o contenitori di qualsiasi tipo, quantitativi di catture di stock demersali oggetto di un piano pluriennale mescolati con qualsiasi altro prodotto della pesca.
Storico versioni
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