Art. 46

Programmi nazionali di controllo

In vigore dal 20 nov 2009
Programmi nazionali di controllo 1.   Gli Stati membri definiscono un programma nazionale di controllo applicabile a ciascun piano pluriennale. Tutti i programmi nazionali di controllo sono notificati alla Commissione o resi disponibili nella zona protetta del sito web dello Stato membro conformemente all’, lettera a). 2.   Gli Stati membri stabiliscono altresì parametri specifici in materia di ispezione a norma dell’allegato I. Tali parametri sono definiti in base alla gestione del rischio e sono soggetti a revisione periodica in funzione dell’analisi dei risultati conseguiti. I parametri per l’ispezione sono progressivamente adeguati fino al raggiungimento dei parametri di riferimento definiti nell’allegato I.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:1224:oj#art-46

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Programmi nazionali di controllo (Art. 46 Regolamento (UE) 2009/1224) — Testo vigente | Portale Normativo