Art. 46
Programmi nazionali di controllo
In vigore dal 20 nov 2009
Programmi nazionali di controllo
1. Gli Stati membri definiscono un programma nazionale di controllo applicabile a ciascun piano pluriennale. Tutti i programmi nazionali di controllo sono notificati alla Commissione o resi disponibili nella zona protetta del sito web dello Stato membro conformemente all’, lettera a).
2. Gli Stati membri stabiliscono altresì parametri specifici in materia di ispezione a norma dell’allegato I. Tali parametri sono definiti in base alla gestione del rischio e sono soggetti a revisione periodica in funzione dell’analisi dei risultati conseguiti. I parametri per l’ispezione sono progressivamente adeguati fino al raggiungimento dei parametri di riferimento definiti nell’allegato I.
Storico versioni
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