Art. 48
Recupero degli attrezzi perduti
In vigore dal 20 nov 2009
Recupero degli attrezzi perduti
1. I pescherecci comunitari dispongono a bordo delle attrezzature per il recupero degli attrezzi perduti.
2. Il comandante di un peschereccio comunitario che ha perso gli attrezzi o una parte di essi cerca di recuperarli quanto prima possibile.
3. Se gli attrezzi perduti non possono essere recuperati, il comandante della nave comunica all’autorità competente del suo Stato membro di bandiera, la quale informa a sua volta l’autorità competente dello Stato membro costiero, entro 24 ore i seguenti dati:
a)
numero d’identificazione esterno e nome del peschereccio;
b)
tipo di attrezzi perduti;
c)
ora della perdita;
d)
luogo della perdita;
e)
misure messe in atto per recuperare gli attrezzi.
4. Le autorità competenti degli Stati membri che recuperino un attrezzo del quale non è stata notificata la perdita possono chiedere il rimborso dei costi sostenuti al comandante del peschereccio che ha perduto l’attrezzo.
5. Gli Stati membri possono esentare i pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri battenti la loro bandiera dalle prescrizioni di cui al paragrafo 2 se:
a)
operano esclusivamente nelle acque territoriali dello Stato membro di bandiera; o
b)
non trascorrono mai un tempo superiore alle 24 ore in mare dalla partenza al ritorno in porto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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