Art. 47
Attrezzi da pesca
In vigore dal 20 nov 2009
Attrezzi da pesca
Per i tipi di pesca per i quali non è consentito utilizzare più di un tipo di attrezzi, qualsiasi altro attrezzo deve essere fissato e stivato in modo da non risultare agevolmente utilizzabile, rispettando le seguenti condizioni:
a)
le reti, i pesi e gli attrezzi analoghi sono staccati dai loro pannelli, nonché dai cavi e dalle corde da traino o da strascico;
b)
le reti tenute sul ponte o al di sopra del ponte sono solidamente assicurate e stivate;
c)
i palangari sono stivati nei ponti inferiori.
Storico versioni
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