Art. 47

Attrezzi da pesca

In vigore dal 20 nov 2009
Attrezzi da pesca Per i tipi di pesca per i quali non è consentito utilizzare più di un tipo di attrezzi, qualsiasi altro attrezzo deve essere fissato e stivato in modo da non risultare agevolmente utilizzabile, rispettando le seguenti condizioni: a) le reti, i pesi e gli attrezzi analoghi sono staccati dai loro pannelli, nonché dai cavi e dalle corde da traino o da strascico; b) le reti tenute sul ponte o al di sopra del ponte sono solidamente assicurate e stivate; c) i palangari sono stivati nei ponti inferiori.
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