Art. 49

Composizione delle catture

In vigore dal 20 nov 2009
Composizione delle catture 1.   Se le catture detenute a bordo di un peschereccio della Comunità sono state effettuate durante la stessa bordata mediante reti con maglie di dimensioni minime diverse, la composizione per specie è calcolata per ogni parte del quantitativo che è stato pescato in condizioni diverse. A tal fine, qualsiasi cambiamento delle dimensioni delle maglie delle reti precedentemente usate nonché la composizione delle catture presenti a bordo all’atto del cambiamento sono riportati nel giornale di pesca. 2.   Fatto salvo l’, possono essere adottate secondo la procedura di cui all’ norme particolareggiate relative alla tenuta a bordo di un piano di stivaggio dei prodotti trasformati diviso per specie, che ne indichi l’ubicazione nella stiva.
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Composizione delle catture (Art. 49 Regolamento (UE) 2009/1224) — Testo vigente | Portale Normativo