Art. 13

Nuove tecnologie

In vigore dal 20 nov 2009
Nuove tecnologie 1.   Il Consiglio può decidere, sulla base dell’ del trattato, in merito all’obbligo di utilizzare dispositivi di controllo elettronici e strumenti di tracciabilità, quali le analisi genetiche. Per valutare la tecnologia da utilizzare, gli Stati membri, di propria iniziativa o in collaborazione con la Commissione o con l’organismo da essa designato, realizzano progetti pilota relativi a strumenti di tracciabilità, quali le analisi genetiche, anteriormente al 1o giugno 2013. 2.   Il Consiglio può decidere sulla base dell’ del trattato in merito all’introduzione di altre nuove tecnologie di controllo della pesca quando tali tecnologie consentono di migliorare il rispetto delle norme della politica comune della pesca in modo economicamente efficace.
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Nuove tecnologie (Art. 13 Regolamento (UE) 2009/1224) — Testo vigente | Portale Normativo