Art. 15

Compilazione e trasmissione elettroniche dei dati del giornale di pesca

In vigore dal 20 nov 2009
Compilazione e trasmissione elettroniche dei dati del giornale di pesca 1.   I comandanti di pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri registrano elettronicamente le informazioni di cui all’ e le trasmettono per via elettronica all’autorità competente dello Stato membro di bandiera almeno una volta al giorno. 2.   I comandanti di pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri trasmettono le informazioni di cui all’ su richiesta dell’autorità competente dello Stato membro di bandiera e in ogni caso trasmettono i pertinenti dati del giornale di pesca dopo la conclusione dell’ultima operazione di pesca e prima dell’entrata in porto. 3.   Il paragrafo 1 si applica: a) a decorrere dal 1 gennaio 2012 per i pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri e inferiorre a 15 metri; b) a decorrere dal 1o luglio 2011 per i pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 15 metri e inferiore a 24 metri; nonché c) a decorrere dal 1o gennaio 2010 per i pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 24 metri. 4.   Gli Stati membri possono esentare i comandanti dei pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto inferiore a 15 metri battenti la loro bandiera dal paragrafo 1 se: a) operano esclusivamente nelle acque territoriali dello Stato membro di bandiera; o b) non trascorrono mai un tempo superiore alle 24 ore in mare dalla partenza al ritorno in porto. 5.   I comandanti dei pescherecci comunitari che registrano e trasmettono elettronicamente i dati riguardanti le proprie attività di pesca sono esentati dall’obbligo di compilare su supporto cartaceo un giornale di pesca, una dichiarazione di sbarco e una dichiarazione di trasbordo. 6.   Gli Stati membri possono stipulare accordi bilaterali riguardanti l’impiego di sistemi elettronici di trasmissione dei dati sulle navi battenti la loro bandiera nelle acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione. Le navi cui si applicano tali accordi sono esentate dall’obbligo di compilare un giornale di pesca su supporto cartaceo quando si trovano nelle acque suddette. 7.   Gli Stati membri possono obbligare o autorizzare i comandanti dei pescherecci battenti la loro bandiera a registrare e a trasmettere elettronicamente, dal 1o gennaio 2010, i dati di cui all’. 8.   Le autorità competenti di uno Stato membro costiero accettano rapporti elettronici dello Stato membro di bandiera contenenti i dati dei pescherecci di cui ai paragrafi 1 e 2. 9.   Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’.
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Compilazione e trasmissione elettroniche dei dati del giornale di pesca (Art. 15 Regolamento (UE) 2009/1224) — Testo vigente | Portale Normativo