Art. 12

Trasmissione di dati per operazioni di sorveglianza

In vigore dal 20 nov 2009
Trasmissione di dati per operazioni di sorveglianza I dati provenienti dal sistema di controllo dei pescherecci, dal sistema di identificazione automatica e dal sistema di rilevamento delle navi raccolti nel quadro del presente regolamento possono essere trasmessi alle agenzie comunitarie e alle autorità competenti degli Stati membri impegnate in operazioni di sorveglianza ai fini della sicurezza e della protezione marittima, del controllo delle frontiere, della tutela dell’ambiente marino e dell’applicazione generale della legge.
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